Associazione Difesa Animali

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ultimo contributo

04.11.2007

 

 

NORMATIVE E REGOLAMENTI

Ordinanza 5 luglio 2005 del Ministero della Salute

"Divieto dell'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani"

Vedi il commento

Ordinanza 2005

Legge 20 luglio 2004, n. 189

"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

Vedi il commento

L. 189 / 2004

Circolare del Ministero della sanità 14.05.2001, n. 5
Attuazione della L. 14 agosto 1991, n. 281

("Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo")

Circ. 5 / 2001

Legge 14 agosto 1991, n. 281

"Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"

L. 281 / 1991

Trentino Alto-Adige - Provincia Autonoma di Trento

ANAGRAFE CANINA

Comunicato 22 giugno 2004

"Direttive per la prima attuazione e per la tenuta dell'anagrafe canina provinciale"

 

 

 

L'Allegato contiene i moduli per la richiesta di iscrizione / cancellazione / variazione dati 

Comunicato

 

Allegato

Legge 1 agosto 2003, n. 5

"Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)"

 

Art.10 - Disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe canina e per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281

(Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)

Testo Completo

Articolo 10

 

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Divieto dell'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani

 

Il Ministero della Sanità, con ordinanza del 5 luglio 2005 ha specificato che "l'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane" rientra tra le pratiche di maltrattamento agli animali sanzionate dal codice penale.

L'efficacia di tale ordinanza era limitata, fino al 10 luglio 2006.

 

Il 15 settembre 2006 il T.A.R. del Lazio ha annullato l'ordinanza, con Sentenza n. 8614.   

 

In realtà l'ordinanza era piuttosto insensata, e la sentenza del T.A.R. non entra nel merito della pratica dell'utilizzo di mezzi cruenti di coercizione per l'addestramento di animali, non si pronuncia "a favore" del collare elettrico. Semplicemente evidenzia l'illegittimità dell'ordinanza.

 

Ecco un interessante commento tratto dal sito www.avda.it .

 

19.09.2006

 

 

 

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Maltrattamento degli animali

 

Con la legge 20 luglio 2004, n. 189 i reati contro gli animali sono finalmente considerati un delitto vero e proprio come è giusto che sia!

 

 Viene così superata la pura e semplice contravvenzione prevista dal vecchio articolo 727 del Codice penale, risolvibile con il pagamento di irrisorie cifre.

Inoltre non è permessa l'estinzione del reato, bensì i termini di prescrizione del reato aumentano da tre ad oltre cinque anni concedendo alla giustizia un maggior lasso di tempo per fare il suo corso .

 

E’ possibile denunciare i maltrattamenti di animali

componendo il  numero  848.588.544

(al solo costo di una telefonata urbana da tutto il territorio nazionale)

 

La LAV – Lega Antivivisezione - lo ha istituito il 2 novembre 2004 per favorire l'applicazione della nuova legge contro il maltrattamento degli animali e per far conoscere ai cittadini la nuova legge 20 luglio 2004, n. 189: "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", e favorirne l'applicazione.

 

Tramite questo numero è possibile segnalare abusi e maltrattamenti alle forze di polizia e alla magistratura, che potranno così intervenire ed accertare le responsabilità.

Si tratta di un sistema di collaborazione reciproca che necessità del contributo di ognuno per far terminare questi orrori.


La legge
20 luglio 2004, n. 189, in vigore dal 1° agosto 2004, ha riformato positivamente il nostro Codice penale relativamente ai seguenti reati, prevedendo ammende fino a 160 mila euro e la reclusione fino a tre anni per:

- maltrattamento e doping;
- abbandono di animali;
- utilizzo di animali in spettacoli o manifestazioni con "sevizie o strazio";
- uccisone di animali "per crudeltà o senza necessità";
- combattimenti fra animali e competizioni non autorizzate;
- allevamento, addestramento, fornitura di animali per combattimenti;
- effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti o competizioni;
- produzione, commercializzazione, importazione di pelli di cani o gatti;
- sperimentazione senza anestesia se non autorizzata.

 

 

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Ultimo aggiornamento:

Saturday 21 November 2009